2021/0556/I
EC/EFTA
IT Italie
  • S10E - Emballages
2021-11-19
2021-08-19

Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: bottiglie in polietilentereftalato riciclato.

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie in polietilentereftalato riciclato.

Ai sensi del comma 2 dell’art.13 ter del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche le bottiglie in polietilentereftalato riciclato devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine.

Le disposizioni riportate nello schema di regolamento oggetto della notifica riguardano l’inserimento nell’art.13 ter del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973, dopo il comma 2, del comma 2 bis ai sensi del quale “In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui al comma 1 non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2, alle seguenti condizioni:
a) le citate bottiglie provengano da un processo di riciclo per il quale sia stato pubblicato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare un parere favorevole e vengano rispettate le condizioni ivi previste in merito a percentuale massima di polietilentereftalato riciclato nelle citate bottiglie e le relative condizioni di uso;
b) vengano applicati nel citato processo di riciclo i parametri critici e le fasi operative descritte nel parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Restano ferme, per le citate bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal presente articolo.”