2021/0122/I
EC/EFTA
IT Italie
  • B20 - Sécurité
2021-05-26
2021-02-26

Alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto.

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Con il progetto di decreto si darà attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilendo i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ed in particolare per quelli a basso rischio di incendio.

Lo stesso si compone di 5 articoli e 1 allegato, e precisamente:
Art. 1: Definisce il campo di applicazione;
Art. 2: Definisce la valutazione del rischio di incendio;
Art. 3: Stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio;
Art. 4: Riporta le disposizioni transitorie e finali;
Art. 5: Stabilisce l’entrata in vigore
Allegato I: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio