2022/439/I
EC/EFTA
IT Italy
  • C60A - Labelling
2022-09-22
2022-06-21

La norma tecnica stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare. Inoltre, definisce le modalità di rilascio della certificazione SQNBA, nonché le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale

Decreto interministeriale recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale - SQNBA” istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (di seguito SQNBA è frutto della collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), del Ministero della salute e di Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) ed ha lo scopo di definire uno schema base di produzione di carattere nazionale, con l’obiettivo migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e la trasparenza nei confronti dei consumatori. La bozza di Decreto interministeriale stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare. Inoltre, chiarisce che l’adesione

al SQNBA è su base volontaria ed è garantito il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati Membri dell’Unione europea legittimamente interessati (Art.1, comma1). Inoltre, disciplina il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQNBA, nonché le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale.

L’adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti.