2021/0097/I
EC/EFTA
IT Italy
  • H10 - Games of chance
2021-05-17
2021-02-17

Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110 comma 7 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS)

Progetto di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 7 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS)

Il progetto di Decreto, costituito da 4 capi divisi in 3 articoli, definisce le caratteristiche tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (T.U.L.P.S.).

Gli articoli 1, 2 del Capo 1 e l’articolo 13 del Capo 4 recano rispettivamente le finalità, il nomenclatore con le definizioni di termini e apparecchi utilizzati nel decreto e le norme sull’entrata in vigore e le abrogazioni.

Il Capo 2, composto di 10 articoli, reca agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le regole tecniche di produzione degli apparecchi definendone i requisiti minimi, nonché gli specifici requisiti ulteriori richiesti per ogni tipologia di apparecchio, come definito nel nomenclatore di cui al precedente articolo 2. Gli articoli 8, 9 e 10, invece, dettano le prescrizioni e i dettagli circa i documenti tecnici che devono accompagnare ogni modello di apparecchio, nonché gli obblighi di tenuta, conservazione ed aggiornamento del registro delle manutenzioni e di applicazione sull’apparecchio di targhe contenenti avvertimenti, informazioni e classificazioni dell’apparecchio stesso.

Il Capo 3, infine, detta le regole per la verifica tecnica degli apparecchi da parte degli organismi di certificazione, nonché le finalità dei controlli da effettuarsi per ottenere l’omologa di cui all’articolo 38, comma, 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.