2022/0832/I
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2023-03-02
2022-12-02

Carni fresche

Art. 26 – ter, LEGGE 28 marzo 2022, n. 25, conversione del DL 27 gennaio 2022, n. 4. - “Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco”

In data 28 marzo ’22 il Parlamento ha approvata la LEGGE 28 marzo 2022, n. 25, conversione del DL 27 gennaio 2022, n. 4. che all’Art. 26 - ter “Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco 1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e

correttamente identificate ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. 2. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea”.