2022/0552/I
EC/EFTA
IT Italien
  • I10 - Messwesen
2022-11-24
2022-08-24

Il decreto si applica alle richieste di omologazione dei tachigrafi, al rilascio delle carte tachigrafiche e delle autorizzazioni alle imprese per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico relativamente al sistema tachigrafo ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31/10/2003, n. 361.

Progetto di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31/10/2003, n. 361.

Il progetto di decreto è costituito da 26 articoli e da 7 allegati.

L’oggetto e il campo di applicazione, indicati nell’articolo 1, sono: le modalità di omologazione dei tachigrafi, dei loro componenti e delle carte tachigrafiche, installati sui veicoli, nel settore dei trasporti su strada cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006, nonché i requisiti che i Centri tecnici devono possedere per l’installazione, l'attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi intelligenti, di cui all’Allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799, e il controllo periodico, la calibratura e la riparazione dei tachigrafi digitali e analogici, di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 e dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio.
Le modalità per l’omologazione di un tachigrafo o di un suo componente e delle carte tachigrafiche sono riportate nell’art.4.
I requisiti che devono acquisire i Centri tecnici per poter operare sono dettagliati negli allegati: 1 («Requisiti per l'autorizzazione dei Centri tecnici»), 2 («Requisiti minimi dei Centri di formazione, dei formatori e dei programmi di formazione»), 3 («Variazioni aziendali»)