2021/0251/I
EC/EFTA
IT Italien
  • B20 - Sicherheit
2021-07-28
2021-04-29

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Schema di decreto interministeriale recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Con il progetto di decreto si definiranno, nell’ambito delle norme tecniche del decreto 3 agosto 2015, le misure tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, ad eclusione dimusei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Lo stesso si compone di quattro articoli e un allegato, e precisamente:

art. 1: Approva le norme tecniche;
art. 2: Definisce il campo di applicazione;
art. 3: Modifica il decreto 3 agosto 2015;
art. 4: Stabilisce le disposizioni finali;
Allegato: Capitolo V.12 - Altre attività in edifici tutelati