2021/0121/I
EC/EFTA
IT Italien
  • B20 - Sicherheit
2021-05-26
2021-02-26

Alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Con il progetto di decreto si darà attuazione dell’art. 46, comma 3, punto 4 lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilendo i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Lo stesso si compone di 8 articoli e 5 allegati, e precisamente:

Art. 1: Definisce il campo di applicazione;
Art. 2: Definisce la gestione della sicurezza antincendio;
Art. 3: Stabilisce l’informazione e la formazione dei lavoratori;
Art. 4: Regolamenta la designazione degli addetti al servizio antincendio;
Art. 5: Stabilisce la formazione e l’aggiornamento degli addetti;
Art. 6: Stabilisce i requisiti dei docenti in materia antincendio;
Art. 7: Riporta le disposizioni finali;
Art. 8: Stabilisce l’entrata in vigore
Allegato I: Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio
Allegato II: Gestione della Sicurezza Antincendio in emergenza;
Allegato III: Corsi di formazione e aggiornamento degli addetti;
Allegato IV: Idoneità tecnica degli addetti;
Allegato V: Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti.